Quale tutela giuridica per le immagini fotografiche?
La legge sul diritto d’autore individua diversi tipi di fotografie:
- la fotografia creativa o opera fotografica (art. 2, n. 7 L.D.A.)
- la fotografia semplice (art. 87, comma 1, L.D.A.)
- la fotografia documentale (art. 87, comma 2, L.D.A.)
Tale distinzione è molto rilevante, poiché l’appartenenza ad una o all’altra categoria comporta diritti e tutele assai differenti per il fotografo, come vedremo meglio di seguito.
La fotografia creativa
La fotografia creativa, o opera fotografica, consiste nella rielaborazione personale e originale della realtà, da parte dell’autore, mediante l’immagine, che ne esprime un’interpretazione soggettiva. L’immagine deve, dunque, avere la capacità di “evocare emozioni” e di esprimere il messaggio del fotografo.
La giurisprudenza ha identificato, tra gli indici di creatività, ad esempio:
- scelte di inquadratura o prospettiva insolite e personali;
- giochi di luce e colore (ad esempio, uso del controluce o di luci artificiali particolari);
- composizione o taglio dell’immagine;
- scelta dell’attimo dello scatto;
- postproduzione dell’immagine;
- l’elevata tecnica esecutiva non viene, invece, mai considerata elemento del giudizio sulla creatività.
L’autore della fotografia creativa acquisisce sulla stessa:
- i diritti morali, quali ad esempio l’obbligo di menzione del nome dell’autore; il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, di opporsi a modifiche, deformazioni o altre alterazioni dell’opera e di ritirarla dal commercio per gravi ragioni morali;
- i diritti di sfruttamento economico, come ad esempio il diritto di pubblicazione, modificazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione e pubblicazione in raccolte dell’immagine, nonché il diritto al compenso a fronte di alcune utilizzazioni private dell’opera e il diritto di seguito;
- la protezione giuridica dell’opera per i 70 anni successivi alla morte dell’autore.
Con la cessione del negativo (o del file digitale sorgente, il RAW) non si cedono, inoltre, tutti i diritti patrimoniali, ma solo quelli oggetto di specifico accordo scritto.
La fotografia semplice
Sono fotografie “semplici”, invece, le immagini che riproducono la realtà, senza una rielaborazione creativa e che costituiscono, quindi, una raffigurazione tecnica passiva del soggetto dell’immagine.
Una fotografia che presenti, ad esempio, un uso impeccabile dell’illuminazione, che risponda meramente a perizia tecnica, non può dirsi in sé creativa; lo stesso vale per la scelta di un punto di vista tecnicamente corretto nell’esecuzione della ripresa fotografica o del rispetto di alcuni accorgimenti, come, ad esempio, la regola dei terzi o sezione aurea, nella composizione dell’immagine.
Può essere, dunque, fotografia semplice, a titolo esemplificativo: l’immagine di un paesaggio contenuta in un dépliant, una fotografia ricordo di un viaggio, un’immagine di gruppo, lo scoop di un paparazzo o un’immagine pubblicitaria…
… Anche se tutte queste tipologie di fotografie possono ben essere considerate vere e proprie opere fotografiche, ove caratterizzate da un apporto creativo ed originale dell’autore, che va oltre la mera esecuzione di una riproduzione della realtà!
È indubbio, ad esempio, che le immagini di paesaggio scattate da Luigi Ghirri e da Franco Fontana, così come le fotografie di viaggio di Steve McCurry, costituiscano opere fotografiche creative.
L’autore della fotografia semplice ha una tutela più limitata rispetto a quella prevista per l’autore dell’opera fotografica, in quanto:
- la tutela dura 20 anni dalla produzione della fotografia;
- il fotografo acquisisce solo alcuni diritti connessi al diritto d’autore, che consistono sostanzialmente nella facoltà di riproduzione, di diffusione e di spaccio della fotografia (con limitazioni in caso di ritratti o riproduzioni di opere d’arte), nonché nel diritto al compenso a fronte di alcuni utilizzi privati dell’opera;
- la legge non riconosce alcun diritto morale all’autore, anche se la giurisprudenza ritiene che sussista quanto meno in capo al fotografo il diritto di paternità sull’opera;
- la menzione del nome dell’autore è obbligatoria solo se concordata con l’utilizzatore;
- con la cessione del negativo/RAW si cedono tutti i diritti connessi, salvo patto contrario per iscritto.
Considerate, dunque, le notevoli differenze nella tutela giuridica prevista per le due tipologie di fotografie, è assai rilevante capire se si è in presenza di un’opera fotografica o, invece, di una fotografia semplice.
Come si può distinguere, quindi, un’opera fotografica da una fotografia “semplice”?
La domanda fondamentale da porsi, per distinguere le due tipologie di fotografie in discussione, è se l’immagine consista in una mera rappresentazione della realtà oppure se il fotografo abbia voluto esprimere, mediante la fotografia, qualcosa di più.
In sostanza, non è rilevante se l’immagine è bella o brutta, professionale o meno, ma piuttosto se è in grado di trasmettere un’emozione, un canone estetico, un concetto o tutto ciò che possa esprimere la soggettività dell’autore.
È, in ogni caso, innegabile che non è semplice inquadrare una fotografia nel novero delle opere fotografiche creative o delle fotografie semplici, in quanto ciò presenterà sempre un largo margine di discrezionalità e dovrà essere oggetto di valutazione nel caso concreto.
La fotografia documentale
La fotografia documentale è, infine, la mera riproduzione di oggetti materiali (ad esempio: scritti, documenti, disegni tecnici, …), finalizzata alla sola documentazione o rappresentazione dell’oggetto fotografato, senza nessun fine ulteriore.
Sono, ad esempio, meramente documentali i rilievi topografici, le fotografie scientifiche, le immagini allegate alle domande di brevetto o a perizie (che hanno, quindi, solo scopo descrittivo).
Se esiste, invece, un fine commerciale, pubblicitario o editoriale, la fotografia è ritenuta semplice e non documentale, poiché vi è una finalità ulteriore, di tipo economico.
Per l’autore della fotografia documentale, la normativa sul diritto d’autore non prevede alcuna tutela.
Quali cautele può utilizzare l’autore di una fotografia, quindi, perché la stessa possa risultare maggiormente tutelabile?
Di seguito si indicano alcuni suggerimenti:
- Creare un’opera che presenti caratteri di originalità (sebbene, come detto, tale qualificazione possa risultare largamente opinabile e discrezionale);
- Inserire sempre il nome dell’autore e la data completa di produzione sull’immagine, specie se pubblicata sul web o condivisa sui social media (unitamente al simbolo ©);
- Utilizzare strumenti tecnologi per provare la paternità degli scatti, in particolare quando questi ultimi vengono pubblicati sul web o sui social media, come ad esempio:
- le tecniche di criptografia, capaci di consentire l’accesso all’opera solo a chi è in possesso della chiave idonea ad effettuare la decriptazione;
- il fingerprinting, ossia l’inserimento di un’impronta digitale visibile sulla fotografia, che scoraggia l’abusiva duplicazione dell’immagine;
- il watermarking, la cosiddetta “filigrana digitale”, visibile o invisibile, che consiste nell’inserimento di un ridotto gruppo di bit nei dati dell’immagine digitale, per identificare la provenienza e la destinazione del file;
- la steganografia, tecnica con la quale è possibile inserire un breve documento testuale invisibile nell’immagine, che contiene tutti i dati dell’autore e della licenza;
- Quando si eseguono fotografie su commissione, è consigliabile sottoscrivere sempre un accordo, che preveda espressamente gli utilizzi consentiti delle immagini in ragione del compenso concordato, nonché gli eventuali riconoscimenti spettanti all’autore;
- In caso di cessione delle fotografie senza un preventivo accordo scritto, sarebbe preferibile consegnare gli originali / i negativi delle immagini solo previa prova scritta della consegna, con indicazione dello specifico diritto di utilizzo concordato.