I RAPPORTI TRA MARCHIO, OPERA D’ARTE E ANONIMATO
Il 14 settembre 2020, la Cancellation Division dell’EUIPO ha dichiarato nullo per malafede il marchio figurativo che riproduce una delle opere di street art più iconiche di Banksy (c.d. “Flower Thrower“).
La decisione è stata emessa nell’ambito del procedimento (n. 33 843 C) avviato dalla società Full Color Black Limited – azienda del North Yorkshire che produce biglietti di auguri ispirati all’arte urbana – contro il marchio figurativo europeo depositato nel 2014 da Pest Control Office Limited, rappresentante legale di Bansky.
LA VICENDA
Full Color Black Limited aveva contestato la malafede di Pest Control Office Limited, in quanto a suo avviso il marchio rappresentava un tentativo di impedire l’uso continuativo dell’opera in discussione e di monopolizzarne l’immagine a tempo indeterminato, superando i limiti previsti dalla normativa sul diritto d’autore.
Il marchio non risultava, peraltro, essere stato mai utilizzato dal titolare prima del deposito della domanda di nullità da parte di Full Color Black Limited (marzo 2019). Bansky ha, infatti, solo nell’ottobre 2019 aperto a Londra uno store temporaneo di oggetti e stampe con immagini delle proprie opere, circostanza interpretata come tentativo pretestuoso di difendere il marchio depositato, anche a causa delle dichiarazioni dello stesso Bansky, il quale aveva specificato di essere stato indotto ad aprire tale negozio da necessità legali.
LA DECISIONE DELL’EUIPO
L’EUIPO, nelle propria decisione, ha preliminarmente rilevato che, se, da un lato, Banksy (o il titolare del marchio), a causa dell’anonimato e delle modalità di espressione delle sue opere (apposizione su proprietà di terzi senza permesso, in luoghi pubblici che ne consentono la visione e la fotografia indiscriminate), potrebbe incontrare delle difficoltà nel ricorrere al diritto d’autore per impedire la riproduzione delle proprie opere, dall’altro l’artista ha espressamente consentito al pubblico di scaricare ed utilizzare queste ultime, a condizione di un uso non commerciale.
Inoltre, pur essendo Bansky da tempo consapevole dell’uso da parte di terzi di alcune delle sue opere con tale finalità, non ha mai intrapreso alcuna azione per contrastarne l’uso commerciale.
Tanto premesso e considerato che, al momento dell’avvio del procedimento avanti a EUIPO, il titolare del marchio e Banksy non avevano mai commercializzato o venduto prodotti recanti il marchio raffigurante l’opera “Flower Thrower”, la Cancellation Division ha concluso che ciò potesse dimostrare che Bansky e Pest Control Office Limited non avessero una reale intenzione di utilizzare il marchio depositato come segno distintivo, ma che lo scopo fosse soltanto quello di eludere le citate difficoltà che impediscono all’artista la protezione delle proprie opere secondo il diritto d’autore.
Per tali motivi, l’EUIPO ha ritenuto sussistenti indizi “oggettivi, rilevanti e concordanti” a sostegno dell’esistenza dell’intenzione, con la domanda di registrazione di marchio, ”di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio” e, dunque, della malafede (cfr. anche caso Sky vs. Skykick, sentenza del 29 gennaio 2020 nella causa C-371/18).
Il marchio è stato, pertanto, dichiarato nullo. La decisione è ancora suscettibile di appello.
ALCUNE RIFLESSIONI SU ANONIMATO E DIRITTO D’AUTORE
La vicenda in esame sembra, dunque, porre Bansky davanti ad un bivio: proteggere le sue opere rivendicando il diritto d’autore richiederebbe, infatti, un’uscita da quell’anonimato, che è tratto distintivo della sua personalità artistica.
La decisone dell’EUIPO evidenzia anche una questione di più ampio respiro: la contrapposizione tra diritto d’autore e diritto all’anonimato, attualmente alla ribalta non solo per l’autore in discussione, che ha fatto dell’anonimato un suo segno distintivo, ma anche in relazione alle opere create da intelligenze artificiali, dove si ha un autore necessariamente “anonimo” in quanto non facente parte della categoria umana.
Sarà, dunque, sempre più necessario domandarsi se l’esercizio del diritto all’anonimato debba davvero far venire meno la possibilità di esercitare le tutele del diritto d’autore, o se sia possibile bilanciare i due diritti senza una compressione totale dell’uno in favore dell’altro.