Quali diritti spettano all’autore di un’opera realizzata su un immobile altrui
Negli ultimi anni, il fenomeno della street art ha acquisito sempre maggiore importanza anche se – da un punto di vista giuridico – in Italia tale espressione artistica non è chiaramente inquadrata e regolamentata.
La Sezione specializzata del Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 gennaio 2019, ne ha sottolineato la difficoltà di inquadramento, evidenziando come la street art risulti caratterizzata dalla realizzazione in un luogo pubblico di un’opera, che implicherebbe in sé la pubblica e libera esposizione della stessa, a discapito di un’eventuale tutela autoriale.
Che cosa si intende per street art e quali possono essere le norme giuridiche che disciplinano tale forma artistica?
Per street art (arte di strada o arte urbana) si intende una forma di arte realizzata in uno spazio urbano, con le tecniche e i mezzi espressivi più disparati (quali, ad esempio, bombolette spray, vernici, adesivi artistici, etc..) su vari supporti, pubblici o privati (come, a titolo esemplificativo, muri, saracinesche, mezzi pubblici, strade, tombini, cartelli stradali etc.).
Tuttavia, se da una parte l’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore n. 633/1941, tutela, in modo particolarmente ampio, le opere dell’ingegno aventi carattere creativo, appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, dall’altra parte la street art potrebbe presentare dei profili di criticità rispetto alla tutela della proprietà privata, garantita dall’art. 42, comma 2, della Costituzione.
Laddove manchi, infatti, l’autorizzazione del proprietario del bene (pubblico o privato – cd. supporto), sul quale l’opera è stata realizzata, si potrebbero integrare i reati di deturpamento, di imbrattamento di cose altrui o di danneggiamento, anchepenalmente perseguibili (in forza degli artt. 639 “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui” e 635 c.p. “Danneggiamento”).
a. Street art e diritto d’autore
Con riferimento al Diritto d’Autore, occorre innanzitutto tenere presente che il carattere della liceità non è un elemento essenziale affinché un’opera possa essere protetta.
Il Legislatore, infatti, non ha posto dei limiti alle forme di espressione dell’ingegno, che si modificano e progrediscono nel tempo, tutelando qualsiasi opera avente “carattere creativo”.
Il carattere creativo viene ricondotto ai concetti di originalità e di novità.
In base alla normativa italiana, quindi, anche la Street Art, intesa come manifestazione dell’arte figurativa, può godere della tutela sul Diritto d’Autore e all’autore possono spettare sia il diritto morale (riguardante la tutela della personalità) che i diritti patrimoniali (riguardanti l’utilizzo economico dell’opera creata).
Per diritto morale si intende il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, modificazione e/o ogni altro atto posto a danno dell’opera in questione. È un diritto inalienabile, imprescrittibile, nonché irrinunciabile e si acquisisce, a titolo originario, con la realizzazione dell’opera creativa.
L’art. 8 della Legge sul Diritto d’Autore afferma che “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale”.
Accanto al diritto morale,vengono riconosciuti anche i diritti patrimoniali, ovvero i diritti esclusivi di utilizzazione e di sfruttamento economico dell’opera in ogni sua forma e modo (come, ad esempio, il diritto alla riproduzione, alla pubblicazione, alla distribuzione e alla vendita – cfr. art. 12 Legge sul Diritto d’Autore; art. 2577 cod. civ.).
A differenza del diritto morale, i diritti patrimoniali possono essere ceduti a terzi, i quali possono acquisirne i diritti di sfruttamento economico (art. 107 Legge sul Diritto d’Autore; art. 2581 cod. civ.) e sono caratterizzati da un limite temporale, in quanto tali diritti durano sino al termine di settanta anni dopo la morte dell’autore (art. 25 Legge sul Diritto d’Autore).
b. Street art e proprietà privata
Con riferimento, invece, alla tutela della proprietà privata, occorre valutare quale tra il diritto del proprietario del supporto, sul quale è stata realizzata l’opera, ed il diritto d’autore dell’artista prevalga.
Ad esempio, il proprietario del bene sul quale è stata realizzata l’opera può senza il consenso dell’autore, distruggerla?
Ogni Paese ha il suo sistema di norme in tema di diritto d’autore; norme che sono state progressivamente armonizzate, per effetto di convenzioni internazionali dalla fine dell’Ottocento e di un gran numero di direttive Europee dai primi anni ’90.
Negli Stati Uniti esiste, ad esempio, una specifica disciplina in relazione a questo tema, denominata “VARA” (Visual Artists Rights Act) che riconosce all’autore il diritto di evitare la distruzione dell’opera se vi è la possibilità di rimuoverla dal supporto.
In particolare, il VARA stabilisce che, nel caso in cui l’opera sia rimovibile dal supporto, il proprietario dell’immobile abbia l’obbligo di comunicare all’autore (se conosciuto, identificato o identificabile, circostanza non sempre scontata visto l’utilizzo da parte degli artisti di acronimi e/o pseudonimi, che ne rendono difficile talvolta l’identificazione), la volontà di distruggere il muro dove l’opera è stata realizzata.
In Italia non esiste, invece, una normativa specifica sul punto, ma si sono susseguiti degli interventi giurisprudenziali a tutela del carattere artistico di tali opere.
Ad esempio, in relazione all’artista Manu Invisible, il Tribunale di Milano, ha dato rilevanza all’intenzione dell’autore di abbellire ed arricchire la parete di un edificio a Milano, già imbrattata, e considerato l’opera in questione come creativa, anche alla luce delle acclarate doti artistiche dell’autore, riconosciute anche pubblicamente dallo stesso Comune di Milano. Pertanto, il Tribunale di Milano ha assolto l’artista per il reato di cui all’art. 639, comma 2, c.p., assoluzione poi confermata anche in terzo grado con sentenza della Corte di Cassazione, II Sez. Pen., del 5 aprile 2016, n. 16371.
In sostanza, il Tribunale di Milano, non solo ha escluso l’esistenza del reato, ma ha anche giudicato l’opera di Manu Invisible di oggettivo valore artistico, così tutelando in base alla Legge sul Diritto d’Autore tale forma artistica, nonostante la mancanza di un’espressa autorizzazione da parte del titolare del bene sul quale l’opera era stata realizzata (nella fattispecie l’immobile era di proprietà delle Ferrovie dello Stato).
Di diverso avviso, risulta invece un’altra sentenza del medesimo Tribunale, del settembre 2018, secondo cui “Solo il proprietario (o possessore, se diverso) è legittimato a decidere quale sia l’aspetto estetico del bene“, di talché “qualsiasi alterazione della nettezza e dell’estetica stabilita dal proprietario lede tale diritto e comporta un danno al patrimonio di quest’ultimo“.
In questo ultimo caso, il Tribunale di Milano non è entrato nel merito della natura artistica delle opere in questione, ritenendo semplicemente che il “diritto alla manifestazione del pensiero non può essere ampliato fino a ricomprendere la facoltà di tutti i cittadini di divulgare il proprio pensiero, anche artistico, a tutti i costi, a discapito dell’altrui proprietà“.
In conclusione, anche in Italia sarebbe utile una regolamentazione specifica sul tema della street art e della proprietà privata. Per il momento la strada sembra ancora lunga, ma sarà interessante osservare come il Legislatore affronterà tale questione e quali potranno essere gli sviluppi giurisprudenziali.